IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992; Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992; Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62; Vista l'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003, con la quale e' stata disposta la ripartizione del 40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, nonche' la ripartizione del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista l'ordinanza n. 3315 del 2 ottobre 2003 concernente modifiche alla predetta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003; Considerato che si rende necessario apportare ulteriori modifiche alla ripetuta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 al fine di consentire il riparto dell'intera somma effettivamente disponibile ai sensi della citata normativa, pari a complessivi 23,2 milioni di euro; Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Articolo unico 1. Nell'allegato 1 all'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 gli importi relativi al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2003 Il Presidente: Berlusconi