IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  7 febbraio  2003,  n. 15, recante «Misure
finanziarie  per  consentire interventi urgenti nei territori colpiti
da  calamita'  naturali»,  convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 2003, n. 62;
  Visto  in  particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che
rinvia  per  la  ripartizione  delle  risorse  stanziate nel medesimo
decreto-legge  e  per  la  determinazione  delle  procedure  e  delle
modalita'   di   utilizzo  delle  risorse  stesse  ad  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
  Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  che rinvia per la ripartizione del limite di impegno
ivi  autorizzato  ad  ordinanze  adottate  ai sensi dell'art. 5 della
legge n. 225 del 1992;
  Vista  l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata
disposta  la  ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62;
  Vista  l'ordinanza  n.  3311 del 12 settembre 2003, con la quale e'
stata  disposta  la ripartizione del 40% delle risorse disponibili ai
sensi  dei  commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62,
nonche'  la  ripartizione  del limite di impegno autorizzato ai sensi
dell'art.  80,  comma  29,  secondo  periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Vista  l'ordinanza n. 3315 del 2 ottobre 2003 concernente modifiche
alla predetta ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003;
  Considerato  che  si rende necessario apportare ulteriori modifiche
alla  ripetuta  ordinanza  n.  3311  del 12 settembre 2003 al fine di
consentire il riparto dell'intera somma effettivamente disponibile ai
sensi  della  citata  normativa,  pari  a complessivi 23,2 milioni di
euro;
  Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1.  Nell'allegato 1 all'ordinanza n. 3311 del 12 settembre 2003 gli
importi  relativi al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 sono
sostituiti da quelli di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi